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Spese sanitarie, la detrazione muore con il beneficiario, a differenza di quanto avviene con i bonus edilizi. In caso di rate non godute per decesso, gli eredi non possono beneficiarne per sè stessi. Il trasferimento della detrazione, previsto invece in caso di agevolazioni edilizie, è precluso per assenza di una esplicita disposizione di legge in tal senso.L’importo residuo può essere solo portato in detrazione per intero in sede di presentazione, da parte degli eredi, della dichiarazione dei redditi per conto del defunto. A questa conclusione è giunta l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 192 di ieri.Il dubbio fiscale è sollevato da una contribuente il cui marito ha sostenuto spese mediche per un intervento chirurgico scegliendo di ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo. Essendo il marito deceduto dopo la fruizione della prima rata, la moglie chiede se sia possibile trasferire agli eredi le rate di detrazione residue non fruite dal de cuius, al pari di quanto avviene con le spese per ristrutturazione edilizia.L’Agenzia fornisce però una risposta negativa. La possibilità offerta agli eredi dall’art. 16 bis, co. 2, secondo periodo del Tuir di fruire delle detrazioni rimanenti per spese di recupero del patrimonio edilizio al decesso dell’avente diritto, infatti, non è estensibile al caso delle spese sanitarie.