L’iter della rottamazione cartelle non si ferma alla domanda. Entro il 30 settembre 2023 (ovvero 31 dicembre 2023 per gli alluvionati) i richiedenti l’adesione ricevono la comunicazione di accoglimento o rigetto. La comunicazione è ricevuta al domicilio fisico o digitale (PEC) a seconda di quanto indicato in sede di domanda. Se di accoglimento, la risposta indicherà l’importo dovuto a seguito della definizione agevolata e le scadenze di pagamento (unica soluzione o rate, a seconda della scelta fatta in sede di domanda). Riporterà in allegato anche i bollettini per pagare. L’accoglimento della sanatoria può essere anche solo parziale. In caso di rigetto, invece, ne saranno indicate le motivazioni. Nella stessa sezione è possibile notare che le cartelle contenenti debiti oggetto di rottamazione che si trovano nello stato di “accettata”, e quindi presenti nella comunicazione di accoglimento, risultano non più pagabili online. Si tratta di un’accortezza che, come anticipato, è finalizzata ad evitare che per sbaglio, il contribuente vada a pagare una cartella che in realtà è stata ammessa alla sanatoria. Si tenga presente che se il contribuente dovesse per intero la cartella di pagamento, nonostante ammessa alla rottamazione, poi non si darà luogo a rimborso di quanto già pagato.
- la comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda per la sanatoria cartelle arriva entro il 30 settembre 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 per gli alluvionati
- la comunicazione si trova anche nella sezione dedicata alla definizione agevolata dell’area riservata accessibile dal sito dell’Agenzia Entrate Riscossione.
- le cartelle di pagamento ammesse alla rottamazione cartelle risultano sospese e non più pagabili online, ciò per evitare che per errore il contribuente paghi una cartella ammessa alla sanatoria.
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