Rottamazione cartelle, l’accoglimento blocca il pagamento

L’iter della rottamazione cartelle non si ferma alla domanda. Entro il 30 settembre 2023 (ovvero 31 dicembre 2023 per gli alluvionati) i richiedenti l’adesione ricevono la comunicazione di accoglimento o rigetto. La comunicazione è ricevuta al domicilio fisico o digitale (PEC) a seconda di quanto indicato in sede di domanda. Se di accoglimento, la risposta indicherà l’importo dovuto a seguito della definizione agevolata e le scadenze di pagamento (unica soluzione o rate, a seconda della scelta fatta in sede di domanda). Riporterà in allegato anche i bollettini per pagare. L’accoglimento della sanatoria può essere anche solo parziale. In caso di rigetto, invece, ne saranno indicate le motivazioni. Nella stessa sezione è possibile notare che le cartelle contenenti debiti oggetto di rottamazione che si trovano nello stato di “accettata”, e quindi presenti nella comunicazione di accoglimento, risultano non più pagabili online. Si tratta di un’accortezza che, come anticipato, è finalizzata ad evitare che per sbaglio, il contribuente vada a pagare una cartella che in realtà è stata ammessa alla sanatoria. Si tenga presente che se il contribuente dovesse per intero la cartella di pagamento, nonostante ammessa alla rottamazione, poi non si darà luogo a rimborso di quanto già pagato.

  • la comunicazione di accoglimento o rigetto della domanda per la sanatoria cartelle arriva entro il 30 settembre 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 per gli alluvionati
  • la comunicazione si trova anche nella sezione dedicata alla definizione agevolata dell’area riservata accessibile dal sito dell’Agenzia Entrate Riscossione.
    • le cartelle di pagamento ammesse alla rottamazione cartelle risultano sospese e non più pagabili online, ciò per evitare che per errore il contribuente paghi una cartella ammessa alla sanatoria.


Pubblicato

in

da

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *