Cambi di destinazione d’uso, le novità del Salva Casa

Agevolare i cambi di destinazione d’uso di singole unità immobiliari senza opere, specialmente all’interno delle aree urbane. Lo prevede il Decreto Salva Casa che, insieme con le altre misure, punta a promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, ridurre il consumo del suolo e fornire un riscontro al crescente fabbisogno abitativo.Il Decreto Salva Casa (DL 69 del 29 maggio 2024) – pubblicato ieri sera in Gazzetta Ufficiale – introduce il principio dell’indifferenza funzionale tra destinazioni d’uso omogenee così come individuate dalla legge statale o regionale.In primo luogo, la relazione al Decreto Salva Casa ricorda che per “unità immobiliare” si intende “l’elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale, esistente su una particella nell’ambito del Catasto dei Fabbricati, ferma restando l’ipotesi di fabbricati costituiti da un’unica unità immobiliare”.Con la modifica che il Decreto Salva Casa apporta al Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), sarà sempre consentito il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere, nel rispetto delle normative di settore e ferma restando la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, nei seguenti casi:    1. all’interno della stessa categoria funzionale;

2. tra le categorie funzionali residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale e commerciale, di una singola unità immobiliare in immobili ricompresi nelle zone A, B e C di cui all’articolo 2 del DM 1444/1968 (o equipollenti secondo le leggi regionali in materia), cioè nei centri storici, nelle zone edificate e in quelle parzialmente edificate dei Comuni.Il primo caso non è propriamente una novità perchè il vigente art. 23-ter del Testo Unico Edilizia prevede già questa possibilità.


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