Agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima abitazione

L’acquisto della proprietà della prima casa è fortemente incentivato dal legislatore italiano che, negli anni, ha dettato una normativa fiscale di favore.L’agevolazione prima casa può essere richiesta dalla persona fisica che acquisti un immobile abitativo (di categoria catastale diversa da A1,A8,A9) e relative pertinenze che: non sia titolare di un immobile nello stesso comune; non abbia già goduto delle agevolazioni prima casa in tutto il territorio nazionale; sia residente (o si impegni a trasferire la propria residenza) nel Comune in cui l’immobile si trova.Al ricorrere di dette condizioni, l’imposta di registro, normalmente pari al 9% del valore dell’immobile, si riduce al 2% da applicarsi, su richiesta di parte, non sul prezzo ma sul valore catastale, notevolmente inferiore, ottenuto moltiplicando la rendita catastale per un determinato coefficiente (meccanismo del prezzo-valore).Il nuovo acquisto, se effettuato entro un anno dalla vendita della casa per la quale era stata già chiesta l’agevolazione, attribuisce al compratore un credito di imposta. Il contribuente potrà cioè portare in detrazione dall’imposta di registro sul nuovo acquisto, fino a concorrenza, le somme corrisposte al medesimo titolo o a titolo di IVA, sul precedente acquisto agevolato.Nel 2021 è stata introdotta un’ulteriore agevolazione prima casa, in favore dei giovani di età inferiore a 36 anni con un reddito ISEE non superiore a 40mila euro annui, che prevede l’esenzione totale dal pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.Anche nel caso in cui venda una società e si tratti di operazione soggetta ad IVA, è possibile godere dell’agevolazione prima casa, con una tassazione pari al 4% del prezzo.Anche in questo caso, l’acquirente che non abbia compiuto 36 anni e abbia un reddito ISEE non superiore a 40mila potrà invocare l’agevolazione introdotta con il Decreto Sostegni bis.


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