Tari: quando non va pagata la tassa sui rifiuti

Fra i tributi che gli utilizzatori di un immobile (sia proprietari che affittuari) sono tenuti a versare c’è anche la Tari (tassa sui rifiuti). Destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dei comuni, l’imposta è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte in condizioni di produrre rifiuti. Ma ci sono situazioni in cui non ne è previsto il pagamento. Ecco quali.Introdotta con la Legge di stabilità per il 2014, in sostituzione delle precedenti Tariffa di igiene ambientale (Tia), Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), faceva parte dell’imposta unica comunale (Iuc) insieme con l’imposta municipale propria (Imu) e il tributo per i servizi indivisibili (Tasi).Peculiarità della Tari, quella di essere un’imposta che deve raggiungere il pareggio di bilancio, cioè l’importo raccolto dal Comune deve esattamente coprire i costi senza generare ulteriori entrate. L’Autorità di Regolazione per Energia e Reti e Ambiente (Arera), che ha il compito di regolare e controllare il settore dei rifiuti a livello nazionale, ha emanato lo scorso gennaio una delibera che stabilisce i nuovi criteri per i comuni, da usare per stabilire i loro regolamenti in materia di rifiuti. In genere, l’importo della Tari viene suddiviso in due o tre rate, da versare rispettivamente entro la fine di aprile, entro la fine di luglio, entro il 31 dicembre. Se la casa non è utilizzata, la Tari non va pagata. Elemento per dimostrare che un’abitazione non è utilizzata è l’assenza di utenze, come l’allaccio alla rete idrica, al gas o alla rete elettrica. La mancanza di tali utenze conferma che l’abitazione non è abitata e che, di conseguenza, non produce rifiuti. Altro elemento che conferma il mancato utilizzo della casa è l’assenza di arredo. Questi casi devono essere dimostrati al comune in cui insiste l’abitazione, e che invia la Tari.Differente il discorso per la Tari sulla seconda casa, utilizzata soltanto per pochi mesi all’anno: in questo caso la Tari si paga, ma in misura ridotta. Per i non residenti, che vivono per la maggior parte dell’anno in un’altra casa, il comune è tenuto ad applicare una riduzione dell’imposta. Solitamente sono le delibere a stabilire in quale misura percentuale, diversamente, sarà necessario presentare ricorso.La riduzione della Tari prevista per le case abitate soltanto pochi mesi all’anno è trattata specificamente dalla Legge di Stabilità 2014, già citata, in cui è previsto che il comune stabilisca esenzioni o riduzioni nei casi di: abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; locali differenti dalle abitazioni e aree scoperte adibiti a uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente; fabbricati rurali ad uso abitativo.


Pubblicato

in

,

da

Tag:

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *