Fisco: cooperative compliance, gli avvocati diventano “certificatori”

È una delle misure contenute nel Dlgs approvato ieri (in via preliminare) dal Consiglio dei ministri nell’ambito di attuazione della delega fiscale. Servirà una “qualificata esperienza” e lavoro di gruppoNell’ambito della attuazione della delega fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), il secondo dei due decreti legislativi approvati ieri dal Consiglio dei ministri, in esame preliminare (il primi riguarda il contenzioso), potenzia il regime dell’adempimento collaborativo e chiama in causa anche gli avvocati che, insieme ai commercialisti, potranno rilasciare una certificazione che riduce i tempi a disposizione dei Fisco per i controlli.Si prevede infatti la riduzione di un ulteriore anno del termine ordinario di accertamento se il professionista incaricato alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, attesta di aver accertato la conformità dei dati presenti nelle dichiarazioni del contribuente alle scritture contabili e alla documentazione extracontabile e di aver eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività.A rilasciare la certificazione saranno avvocati e commercialisti indipendenti e con qualificata esperienza, che esercitano l’attività professionale anche in forma associata, o in società per l’esercizio di attività professionali. Essa attesterà che l’impresa sia dotata di un affidabile TCF (Tax control framewark) integrato con il sistema di controllo dell’informativa finanziaria/contabile in grado di assicurare la “solidità” del dato contabile su cui poggia l’obbligazione tributaria.Inoltre la certificazione dovrà essere personalmente redatta dal professionista e aggiornata periodicamente. Sarà però un regolamento proposto dal Ministro dell’economia di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti i rispettivi ordini professionali, a indentificare i requisiti richiesti ai professionisti abilitati al rilascio della certificazione del TCF.L’Agenzia delle entrate, invece, emanerà, apposite linee guida per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e per il suo aggiornamento nonché per il periodico adeguamento della certificazione.Va detto che le soglie di fatturato rimangono molto alte: la soglia di ingresso al regime è fissata 750 milioni di euro di ricavi o volume di affari 1° gennaio 2024. La norma prevede però un cronoprogramma di ampliamento della platea di soggetti fino alla soglia target di 100 milioni nel 2028. Tuttavia, e questo è una aspetto rilevante, per i contribuenti che non possiedono i requisiti si prevedeno benefici premiali a seguito dell’opzione non revocabile di durata biennale di adozione volontaria di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tmc). In particolare: a) la riduzione a un terzo delle sanzioni amministrative per violazioni fiscali comunicate preventivamente con interpello; b) la configurazione di una causa di non punibilità per dichiarazione infedele relativa agli elementi attivi.Previsto anche l’ingresso di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime. Si rafforza il contraddittorio in favore dei contribuenti e si istituiscono procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi. Ci sarà un codice di condotta a disciplinare i diritti e gli obblighi dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti.Viene poi rafforzato il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo. La comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali dovrà avvenire entro termini ristretti. Prevista l’accelerazione dello fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo.


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