Contenzioso tributario: nuove regole in vigore dal 4 gennaio 2024

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo della delega fiscale in materia di contenzioso tributario. In base al decreto, le spese di giudizio vengono compensate non solo in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ma anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio. Il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela rientra tra gli atti impugnabili. Inoltre, alla parte che lo abbia richiesto, è garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza; nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza. Chiarite, infine, le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata.Il Consiglio dei Ministri n. 64 del 28 dicembre 2023 ha approvato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, in esame definitivo, quattro decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale, L. n. 111 del 2023.Il testo tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata. Sono state modificate, tra l’altro, le disposizioni relative alle spese di giudizio prevedendo la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti.Si include il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela tra gli atti impugnabili.Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.Infine, si definiscono con maggior chiarezza le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decida, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme.


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