Forfettario senza limiti di età: come aprire la partita IVA agevolata in pensione senza rischi per l’assegno

Il regime forfettario si differenzia dal regime di vantaggio per non avere limiti di età. Premesso che dal 2016, il regime di vantaggio, per chi apre partita IVA, non è più possibile sceglierlo, questo prevede una durata massima di 5 anni oppure fino al compimento dei 35 anni di età se i 5 anni finiscono prima. Nel regime forfettario, invece, non ci sono limiti di età. Si può stare in questo regime per sempre, purché permangono i requisiti previsti dalla legge e purché non si rientri in nessuna causa di esclusione. Inoltre, anche se si fuoriesce dal regime per perdita dei requisiti, nulla toglie di poterci rientrare nuovamente negli anni a seguire quando rientrano nuovamente le condizioni per esserci. Anche il pensionato può aprire partita IVA e stare nel forfettario. Non sono, infatti, previste incompatibilità. L’unica cosa cui prestare attenzione è il reddito di pensione. Se si supera una certa soglia non si può essere forfettario.Secondo la normativa attuale, per avere partita IVA in regime forfettario è indispensabile:

  • avere ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro;
  • non sostenere spese per pagare dipendenti e collaboratori per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi.

Sono anche previste delle cause di esclusione. In dettaglio, il legislatore dice che non possono essere forfettari:

  • le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i non residenti in Italia, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato
  • non può essere partita IVA in regime forfettario chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro
  • fa eccezione il caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro)
  • il reddito di pensione rientra nella stessa definizione di reddito da lavoro dipendente (art. 49 TUIR)
  • quindi il pensionato può avere partita IVA in regime forfettario se, nel rispetto di tutti gli altri requisiti, ha avuto nell’anno precedente un reddito di pensione o di lavoro dipendente non superiore a 30.000 euro.
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.

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