Senza testamento valgono le regole fissate dal Codice civile

Con l’avanzare dell’età sono tentato dall’idea di sistemare i miei averi così che, alla dipartita, i figli non avranno motivo di litigare come spesso accade. Avendo, però, un bel conto in banca e molte proprietà di lusso, mi chiedo se dovrò obbligatoriamente fare testamento.No, che si abbiano molte sostanze o pochi beni, non esiste obbligo di fare testamento. Tenga presente, però, che il testamento è l’atto con cui un soggetto non solo può decidere in vita come saranno distribuite le sue ricchezze dopo la morte ma può esprimere anche volontà non patrimoniali (disposizioni a favore dell’anima) come il desiderio di riconoscere un figlio, avere sepoltura in un luogo speciale, ricevere funerali privati. Se non ha particolari volontà da lasciare potrà anche non testare e l’asse composto da mobili (soldi, azioni) e immobili (terreni, case) sarà spartito tra i parenti più prossimi, nella sua ipotesi tra moglie e figli, secondo le regole e le quote di legge. Tale successione si chiama appunto legittima. Ovvio che, se vuole lasciare un cespite ad altri, dovrà ricorrere al testamento.Esistono diverse forme testamentarie. Una è l’olografo ossia scritto di pugno dal testatore, da lui datato, firmato e affidato a un parente, un amico, un professionista, chiamati pubblicarlo dopo la morte. La via dell’olografo è quella più rapida ma, se per età o malattia, la calligrafia ha perso le sue caratteristiche usuali, potrebbe lasciare spazio a impugnazioni finalizzate a contestarne l’autenticità. Meglio optare, allora, per il testamento pubblico, che il notaio riceve in presenza di due testimoni, e formalizza. Poco frequente, poi, è il testamento segreto che ha alcune caratteristiche dell’olografo (è redatto dal testatore) ma può essere scritto con strumenti informatici e viene consegnato al notaio. A differenza del pubblico, il notaio non garantisce nulla sulla sua valida redazione perché si limita a riceverlo e conservarlo. C’è, poi, il testamento internazionale cui ricorrere se la massa ereditaria è all’estero oppure se il testatore ha domicilio o residenza esteri. L’atto vedrà la partecipazione di diplomazia e consolato e dovrà essere accompagnato da un atto che ne sancisca la conformità alle norme internazionali. A impugnarlo può essere chiunque chi vi abbia interesse cioè chi, senza quel testamento o quella parte contestata, avrebbe diritti sul patrimonio del defunto ma, mentre l’azione di nullità è imprescrittibile e non conosce paletti temporali, quella per l’annullamento va avviata entro cinque anni dalla data in cui il testamento ha avuto esecuzione.


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