Superbonus, chi deve restituirlo? Il Fisco applica la tagliola

l Superbonus 110% è stato uno dei benefici fiscali del settore edilizio che è stato più apprezzato e richiesto dai cittadini italiani nello scorso anno. Tuttavia per l’anno nuovo vi sono stati diversi cambiamenti che hanno scatenato ondate di proteste e manifestazioni.Nelle ultime ore l’Agenzia delle entrate ha reso note le nuove condizioni per ottenere le agevolazioni edilizie, e alcuni dei cittadini che hanno usufruito del bonus fino ad adesso potrebbero trovarsi costretti a restituirlo. In particolare chi sta ancora sistemando il proprio edificio ma vuole comunque usufruire dell’agevolazione del 110% dovrà rispettare dei precisi criteri.Innanzitutto è necessario che i lavori terminino entro la fine dell’anno, ma soprattutto è necessario che i pagamenti siano stati effettuati solo tramite bonifico e corrispondano allo stato attuale dei lavori che sono stati effettuati. In questo modo lo Stato vuole evitare che usufruiscano del Superbonus anche coloro che non hanno in realtà effettuato alcuna ristrutturazione.Inoltre per poter continuare ad usufruire dell’agevolazione del 110% è necessario presentare la certificazione dello stato di avanzamento dei lavori anche per ottenere la cessione del credito, come ha precisato nelle ultime ore l’Agenzia delle entrate. Perciò il direttore dei lavori di ogni cantiere dovrà certificare lo stato di avanzamento e gli interventi che finora sono stati realizzati rispetto ai pagamenti per cui si vuole applicare la cessione del credito.insomma accelerare i pagamenti quando i lavori realtà non sono ancora nello stato effettivo che viene dichiarato può essere molto pericoloso e può costare addirittura la restituzione del bonus. A definire la nuova normativa è l’art 19 comma 13 del dl 34 del 2020. Nell’articolo si legge anche che per poter ottenere la cessione del credito o lo sconto in fattura è necessario che il cittadino certifichi il diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi effettuati.


Pubblicato

in

, ,

da

Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *